matrimonio-e-religione

Tutto ciò che dovete sapere per indovinare il vostro matrimonio...

From july 2011






menu left
Accoglienza
Contattar-mi
© Claude Danis
Prima del matrimonio L'unione libera
Perché sposarsi?
Fare la buona scelta
I fidanzamenti
Come arrivare vergine?
Legislazione del matrimonio
Il matrimonio civile / PACS
Regime patrimonial
Codice Civile
Allo straniero
Tra omosessuali
Matrimonio bianco, truffa ed immigrazione:  Il "Bezness"
Le rimozioni di bambini
Il matrimonio religioso Cattolico o protestante Matrimonio Ortodosso Matrimonio ebreo
Matrimonio musulmano
Altri religioni
Matrimonio inter-religioso
Una cerimonia laica
In pratica...
Coach di matrimonio
Le tenute di matrimonio
Il corteo
Servizi foto-video
Il vino di onore
Il pasto di nozze
Il discorso
Dopo il matrimonio
lo viaggio di matrimonio
I ringraziamenti
La vita di coppia 
In caso di conflitto
Parenti acquisiti per matrimonio
Morale e vita sessuali Anniversari di matrimonio 
Un poco di psicologia
Regole di oro del dialogo
Test di personalità
Test di conoscenza reciproca Per riconciliarsi
Google analytics


Il matrimonio civile / PACS

In numerosi sistemi giuridici il matrimonio civile che si svolge nello stesso momento in cui la cerimonia del matrimonio religioso, anche se i due sono teoricamente distinti. Così, nella maggior parte degli stati americani ma anche nel Regno Unito e nella Repubblica dell'Irlanda, il matrimonio può essere celebrato da un prete, un pastore, un rabbino o tutta altra autorità religiosa che officie anche come un agente pubblico.

In altri paesi che hanno ereditato del codice Napoleone, come la Francia, la Spagna, la Germania, l'Argentina o la Russia, ogni matrimonio suppone il passaggio obbligato davanti ad un ufficiale di stato civile, il sindaco o un collaboratore:  è ciò che si chiama il matrimonio civile. Può essere o non seguito di un matrimonio religioso.

Le condizioni del matrimonio civile

È verificato che i postulanti riempono le condizioni legali :
i fidanzati devono avere almeno 18 anni, precedentemente la fidanzata, 15 anni, essere celibi e di sesso oppositore, ed essi non devono essere legati dai legami di parentela.
La legge vieta difatti, in Francia sposarsi con un ascendente in fila diretto, o con un discendente, o con un fratello o un s Un minatore non può sposarsi senza il consenso dei suoi genitori o di quello dei due che l'hanno riconosciuto. In caso di disaccordo, il parere favorevole di uno solo dei genitori è sufficiente.
Difatti, la legge vieta nella maggior parte dei paesi, di sposarsi con un ascendente in fila diretto, o con un discendente, o con un fratello o un s Un minatore non può sposarsi senza il consenso dei suoi genitori o di quello dei due che l'hanno riconosciuto. In caso di disaccordo, il parere favorevole di uno solo dei genitori è sufficiente.
 Notiamo che in certi paesi, un matrimonio tra omosessuali è autorizzato, e questo, da una data molto recente. In Francia le unioni omosessuali sono effettuate sotto forma di P.A.C.S.

Documenti necessari:
Estratto per riassunto dell’atto di nascita per uso matrimonio e contestuale certificato in bollo contenente residenza, cittadinanza e stato libero, il Comune prenderà contatto direttamente con i futuri sposi per fissare di comune accordo la data del giuramento che dovrà avvenire alla presenza di un testimone e di almeno un genitore (la cui presenza si palesa indispensabile per la dichiarazione di “non - consanguignità” tra i futuri nubendi). Qualora la presenza del genitore fosse impossibile, il giorno del giuramento si consegnerà la copia integrale dell’atto di nascita rilasciata dal Comune di nascita soltanto al richiedente o ad un parente dell’interessato purché munito di un valido documento di riconoscimento proprio e del richiedente.

Certificato di consenso civile alle nozze:
Tale certificato, viene rilasciato dopo essersi presentati in comune, previo appuntamento con l’Ufficiale dello Stato Civile, muniti di tutti i documenti necessari e accompagnati da due testimoni (non necessariamente quelli scelti per il rito ufficiale, e ai genitori, che devono giurare circa l’inesistenza di legami di sangue tra gli sposi.

• Per il matrimonio con uno o entrambi i vedovi: copia integrale dell’atto di morte del precedente coniuge
• Per il matrimonio con o tra minorenni è necessario il decreto di autorizzazione del tribunale dei Minori, ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i 16 anni).
• Per il matrimonio con uno o entrambi i divorziati: copia integrale dell’atto di matrimonio precedente completata dall’annotazione della sentenza di annullamento (che viene rilasciata previa autorizzazione della Procura della repubblica competente, dal Tribunale del Comune dove è stato celebrato il matrimonio).  La necessità di attendere i 300 giorni menzionati (prima di celebrare le nuove nozze), trova, precipuamente una sua giustificazione normativa nell’art. 89 c.c. (“Divieto temporaneo di nuove nozze”) che, testualmente recita: “Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo 300 gg. dallo scioglimento, annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio (tranne le dovute eccezioni (…).
• Per il matrimonio con o tra cittadini stranieri: per sposare un cittadino membro dell’Unione europea è richiesto il nulla osta o certificato di capacità matrimoniale rilasciato, su richiesta, dal Consolato o dall’Ambasciata del proprio Paese d’origine...

Nel caso di cittadini stranieri non appartenenti alla Comunità europea, la firma del Console o dell’Ambasciatore, deve essere autenticata dalla Prefettura competente. Se il cittadino straniero risiede in Italia, dovrà anche presentare il certificato di “stato libero” e di “residenza” in carta da bollo. Il giorno del giuramento di matrimonio, è quindi necessaria la presenza di 2 testimoni per i quali è richiesto, oltre al compimento della maggiore età, che siano anche muniti di documenti validi e, se anch’essi stranieri, di aggiornato permesso di soggiorno.
I cittadini provenienti dagli Stai uniti, in sostituzione del nulla osta, devono presentare una dichiarazione giurata resa innanzi al Console U.S.A. con firma autenticata dalla Prefettura e atto notorio reso davanti al Pretore.

Il giorno del giuramento i futuri sposi, il testimone e il genitore si recheranno insieme all’Ufficio Matrimonio muniti di tutti i documenti richiesti in corso di validità, i documenti di identità non scaduti, un modulo da acquistare alla cassa circoscrizionale il cui prezzo varia a seconda del tipo di matrimonio (religioso, civile, celebrato fuori circoscrizione…), un modulo rilasciato dalla parrocchia di appartenenza in caso di matrimonio religioso, 1 marca da bollo da Euro 11,00 e 1 marca comunale da 70,00 centesimi di Euro per la “dichiarazione di non – consanguignità”.

Effettuato il giuramento, i futuri sposi, alla presenza di 2 testimoni (non necessariamente quelli scelti per il giorno del rito matrimoniale), dovranno infine firmare la Richiesta delle Pubblicazioni : 

Il Codice Civile detta delle regole precise cui, i futuri sposi,
debbono necessariamente conformarsi prima di contrarre regolare matrimonio; prima fra tutte, la necessità di affissare le Pubblicazioni di Matrimonio, che resteranno affisse nella Casa comunale per almeno 8 giorni consecutivi comprendenti le 2 domeniche successive e 3 gg di deposito, affinché, rendendo appunto pubblica la volontà delle due persone che intendono contrarre valido matrimonio, chiunque abbia interesse ad opporsi a tale celebrazione, possa farlo nei tempi utili:

• Art. 93 c.c.: Pubblicazione: “La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell’ufficiale dello stato civile. La pubblicazione consiste nell’affissione alla porta della casa comunale di un atto dove si indica il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e la residenza degli sposi, se essi siano maggiori o minori di età, nonché il luogo dove intendono celebrare il matrimonio. L’atto civile deve indicare il nome del padre e il nome e cognome della madre degli sposi, salvi i casi in cui la legge vieta questa menzione”.
• Art. 94 c.c.: Luogo della pubblicazione: “ La pubblicazione deve essere richiesta all’ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza degli sposi. Se la residenza non dura da un anno, la pubblicazione deve farsi anche nel comune della precedente residenza. L’ufficiale dello stato civile cui ridomanda la pubblicazione provvede a chiederla agli ufficiali degli altri comuni nei quali la pubblicazione deve farsi. Essi devono trasmettere all’ufficiale dello stato civile richiedente il certificato dell’eseguita pubblicazione”.
• Art. 95 c.c.: Durata della pubblicazione: “L’atto di pubblicazione resta affisso alla porta della casa comunale almeno per otto giorni, comprendenti due domeniche successive”.
• Art. 96 c.c.: Richiesta della pubblicazione:“La richiesta della pubblicazione deve farsi da ambedue gli sposi o da persona che ha da essi ricevuto speciale incarico”.
• Art. 99 c.c.: Termine per la celebrazione del matrimonio: “Il Matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se il matrimonio non celebrato nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta”.

Successivamente, viene quindi rilasciato dal Comune un certificato di avvenuta pubblicazione, che verrà consegnato all’Ufficiale dello Stato Civile per fissare la data del matrimonio che, dovrà essere esclusivamente celebrato nella casa comunale entro 180 gg. altrimenti, bisognerà ripercorrere l’intero iter burocratico!

Il Regime patrimoniale
Il Regime patrimoniale scelto dai futuri coniugi: In base alla nota Legge di riforma del Diritto di Famiglia (Legge 19 maggio 1975, n. 151), con la celebrazione del matrimonio secondo il rito civile, viene automaticamente deciso anche il rito patrimoniale dei futuri coniugi.
La regola prevista dalla nuova normativa di legge prevede che, qualora non venga fatta alcuna richiesta specifica, risulterà implicito che il regime patrimoniale dei coniugi sarà quello della comunione dei beni, in base al quale, tutti i beni acquistati dai nubendi dalla data della celebrazione del matrimonio in poi, rientrano nella proprietà di entrambi in modo tale che i medesimi, possano amministrarli con uguaglianza di poteri. Da tale regime restano invece esclusi i beni acquisiti precedentemente oppure ricevuti in base agli istituti giuridici della donazione o dell’eredità da uno dei due coniugi.
Se invece si intende seguire il regime della separazione dei beni in base al quale, ognuno dei due futuri sposi mantiene la proprietà propri beni, a prescindere dal fatto che gli stessi siano stati acquisiti prima o dopo il matrimonio, bisognerà comunicarlo durante la celebrazione del rito davanti all’Ufficiale dello stato civile, non operando più in automatico tale regime a seguito, della riforma legislativa del ’75. Ricordiamo comunque che la scelta effettuata resta comunque suscettibile di modifica anche ad avvenuta celebrazione nuziale; infatti, sarà sempre possibile passare da un regime all’altro, attraverso la stipula formale di un atto notarile.


 
LE FORMALITA' PRELIMINARI  AL MATRIMONIO CIVILE

Per avere altri pareri, potete fare una ricerca su Google,  battendo:  "Regime patrimoniale" + "nome del paesi"


I P.A.C.S.

Il PACS, patto civile di solidarietà.
Come detto le attuali leggi Italiane non permettono a due persone dello stesso sesso di dare una regolamentazione giuridica ai loro rapporti di coppia, neanche se basati su convivenze stabili. Per questo a più riprese, si è discusso sull'opportunità di introdurre leggi che riconoscano tali unioni. Come modello di riferimento si è preso quello francese, che si può riassumere nell'acronimo P.a.c.s., che sta per Patto Civile di Solidarietà (Pacte civil de solidarité): questa forma di unione civile fu approvata in Francia nel 1999 e non è rivolta solo alle persone omosessuali. Il Pacs è uno strumento a cui possono accedere le coppie che non vogliono contrarre matrimonio ma preferiscono una regolamentazione più snella e leggera per il loro rapporto. Inoltre per gay e lesbiche rappresenterebbe la prima forma di riconoscimento giuridico delle proprie unioni. Con il Pacs le coppie di fatto che intendono rimanere tali ma che hanno un carattere di convivenza stabile, potrebbero disporre di alcuni importanti diritti, tra i quali il poter assistere il/la propria partner in ospedale, partecipare alle decisioni che riguardano la sua salute e la sua vita, lasciare in eredità il proprio patrimonio alla persona con cui si è condivisa l'esistenza senza le gravose imposizioni fiscali previste per un estraneo.